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Regolamento della Giunta delle elezioni

Capo II: procedimento per la verifica dei risultati elettorali
  • Art. 12

    1. Sono parti nel procedimento avanti alla Giunta:
    a) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei collegi uninominali, i ricorrenti e i deputati la cui elezione è oggetto diretto e specifico del reclamo;
    b) nel procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei seggi attribuiti in ragione proporzionale nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e l'ultimo degli eletti di ciascuna delle liste che hanno ottenuto almeno un seggio nella circoscrizione, la cui elezione possa essere interessata;
    c) nei procedimenti attinenti all'effettuazione e valutazione delle operazioni di calcolo svolte in ambito territoriale nazionale per l'attribuzione e il riparto dei seggi in ragione proporzionale tra le liste presentate nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e i proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata, nonché i candidati che ad essi subentrano.

    2. Qualora l'elezione oggetto di reclamo sia avvenuta in base a liste o graduatorie di candidati, sono cointeressati o controinteressati nel procedimento avanti alla Giunta:
    a) i deputati proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata o la convalida della cui elezione è subordinata a quella di deputati plurieletti la cui elezione è oggetto di reclamo;
    b) i primi candidati nell'ordine progressivo delle liste e graduatorie ammesse al riparto dei seggi, la cui posizione possa essere idonea a conseguire l'elezione.